ORGANIGRAMMA

SOCI

SU

Aderendo alla società i soci si obbligano:

ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dallo statuto per la perdita della qualità di socio;

ad accedere ai servizi prestati dalla società.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma dello statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e dello statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;

in qualunque modo danneggia, moralmente o materialmente, la società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;

non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno previsto dall'articolo 32, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati negli ultimi due punti, il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi e legatari della quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione, e gli amministratori vi consentano.

Essi entro due mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, Codice Civile.

Nel caso di trasferimento a causa di morte, a qualsiasi titolo, di una quota a più persone, queste devono designare un unico titolare, il quale sarà considerato dalla società unico proprietario della quota anche agli effetti del diritto di voto, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della persona designata come nuovo titolare.

La liquidazione della quota del socio receduto, escluso o agli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura - però - mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della società risponde, per due anni dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta  e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.